Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civile Sezione V sentenza 8719 del 30 marzo 2021) la ” restituzione ” dei beni al disponente al momento della cessazione del trust è solo un effetto automatico che non può essere soggetto ai fini impositivi in quanto si tratta di una operazione contrattuale che non realizza alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente ragion per cui lo stesso atto deve considerarsi come un negozio “neutro” che non può soggiacere al pagamento di imposte proporzionali che presuppongono la dimostrazione concreta di capacità economica, ma scontano l’imposta in misura fissa (anche nell’eventualità in cui i beni che compongono il Trust non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati